La politica energetica italiana è articolata, all’apparenza, in più direzioni, difficile trarne un filo conduttore esplicito, dichiarato, espressivo di una linea d’azione preponderante. E’ così da tempo. Il Decreto Legislativo n. 28 del 2001 (1) sulle rinnovabili si inserisce in questo contesto.
Il Governo italiano, i Governi italiani (sarebbe meglio dire), ci vanno, spesso, a nozze con tale approccio nel settore dell’energia e della c.d. legislazione ambientale.
Ufficialmente non scontentano nessuno; sostanzialmente, negli interstizi dei commi e delle definizioni, accontentano, di volta in volta, l’aggregato di interessi lobbistici che sono riusciti ad aver la meglio nella competizione per trovar più credito (finanziario, possibilmente con le casse dello Stato) e maggior accreditamento politico.
La Legislazione ambientale che ne esce è così figlia, spesso, di questo coacervo di interessi. Così è capitato, mi pare, anche al Decreto Legislativo sulle rinnovabili, da poco entrato in vigore (1).
Visto che il c.d. Decreto legislativo sulle rinnovabili nasce, prima di tutto, per dare attuazione e recepimento alla Direttiva comunitaria 2009/98/CE (3) “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, svolgerò alcune annotazioni disincantate su articoli, commi ed interstizi normativi (il lettore che si annoia con le citazioni dei parametri legislativi di riferimento, ne troverà traccia, se crede, in nota) che con le rinnovabili poco o niente hanno a che fare.
Accennerò, poi, ad un altro tema, tipico del diritto ambientale italiano, che si trova riproposto all’interno del Decreto legislativo sulle rinnovabili: la precarietà delle innovazioni, pur sollecitate dal Legislatore europeo, introdotte a suon di affermazioni di principio ed in attesa di divenire operative a seguito di regolamentazione attuativa.
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Iniziamo da alcuni esempi di norme che poco o niente hanno a che fare con le rinnovabili.
Il Decreto sulle rinnovabili finanzia, in modo indifferenziato, il teleriscaldamento, e cioè la “produzione di energia termica … da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete” (4).
Il finanziamento è ufficialmente indifferenziato perché non viene distinto quali siano le fonti energetiche che accedono a tale sostegno; al tempo stesso è noto come, al momento, le reti di teleriscaldamento più praticate in Italia siano quelle che allacciano l’energia termica dei “termovalorizzatori” (n.d.r: gli inceneritori).
Il tutto avverrà “a carico dei clienti finali” (5): affermare, dunque, che la lobby del teleriscaldamento indifferenziato attinge alle casse dello stato sarebbe improprio; il prelievo, in questo caso, se la norma così dovesse rimanere in piedi, sarà diretto, dalle casse degli utenti dell’energia (5).
La domanda sorge spontanea: se l’obiettivo del Decreto è sviluppare le rinnovabili, perché le reti di teleriscaldamento alimentate da queste non hanno coerentemente ricevuto apposita regolamentazione e, soprattutto, esclusività di sostegno finanziario? Non ci vuole chissà quale arguzia per intendere che fintanto quando le reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili non avranno preso consistente piede in Italia, del fondo di garanzia così istituito (del prelievo in bolletta, se si preferisce) beneficeranno, ancora  una volta, le fonti non rinnovabili (e questo avverrà in occasione del recepimento del Direttiva europea sulla promozione delle rinnovabili!).
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Il Decreto sulle rinnovabili premia le progettazioni edilizie particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, oltre la misura minima ed obbligatoria richiesta, con un ampliamento di volumetria.
In questo caso la lobby del più cemento per tutti è riuscita a far associare ad un comportamento virtuoso, il progettare, costruire e ristrutturare edifici all’insegna dell’edilizia responsabile e non energivora (6), il beneficio di “un bonus volumetrico del 5 per cento .. in sede di rilascio del titolo edilizio” (7).
Che dire sul punto? In una Paese, come l’Italia, che sovrabbonda di case sfitte, seconde e terze case, la lungimiranza del Legislatore delegato non è riuscita ad andare oltre al concetto che un premio gradito per chi sposi l’efficienza energetica del costruito non possa che essere un po’ più di territorio da spalmare di cubatura e cemento.
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Terza ed ultima annotazione a margine.
Il Decreto sulle rinnovabili riconduce “la copertura” delle “risorse per l’erogazione degli incentivi” riservati alla “produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili” “nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica” (n.d.r.: quella componente della bolletta che finanzia, in coabitazione forzata, le fonti rinnovabili con quelle ad esse “assimilate” dalle legge, meglio dal provvedimento Cip 6/92, nonostante che, per queste “assimilate”, l’energia prodotta provenga da fonti fossili e dall’incenerimento dei rifiuti) (8).
Ci risiamo. Viene così, anche in occasione del Decreto dedicato a sostenere l’uso delle rinnovabili, riproposta la logica del far convivere tutte le energie insieme appassionatamente, farne di tutta un’erba un unico fascio nominalmente detto rinnovabile.
Il discorso è delicato e necessiterebbe un approfondimento apposito. Mi limito qui ad accennare al fatto che la maggior parte degli incentivi Cip6 distribuiti nell’anno 2010 (totale 1,72 miliardi di euro) sono andati agli “impianti che utilizzano combustibili fossili”, a quelli “che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia” ed ali “impianti biomasse e RSU” (n.d.r. Rsu sta per rifiuti solidi urbani); la quota minore restante al resto, fra cui impianti geotermici ed eolici (9).
Sarà il caso, inoltre, di ricordare, che noi italiani, più o meno consapevolmente, finanziamo, non solo combustibili fossili e rifiuti, ma, giusto per non farci mancare niente, anche il nucleare (passato): è la componente A2, sempre della bolletta elettrica, destinata a coprire (e remunerare) i costi di smantellamento delle vecchie centrali (10).
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Le misure propriamente mirate allo sviluppo delle rinnovabili quando saranno operative?
Dopo tre annotazioni, vorrei concludere con una domanda: visto che il Decreto Legislativo in commento è dedicato allo sviluppo delle rinnovabili, è bene anche essere consapevoli del fatto se le novità introdotte siano o meno già operative e, se no, quando questo accadrà, perché ne è in gioco (non è uno scherzo) la sostanza della direzione di marcia che si voglia (o meno) dare effettivamente al settore.
La domanda non è peregrina. Nell’ambito del diritto ambientale, l’Italia, diciamo così, non brilla per originalità (di produzione normativa: la legislazione ambientale, da oltre 30 anni a questa parte, è ereditata dalla legislazione europea) e tempestività (di recepimento): è come se la Legislazione ambientale ci piovesse dall’alto, solo in parte gradita e ci ritrovassimo, spesso, a dover correre ai ripari perché costretti dalla scadenze dei tempi di recepimento e dalle procedure d’infrazione comunitaria.
Con riferimento al Decreto Legislativo sulle rinnovabili, ho contato (e metto in conto di averne smarrito alcuni) almeno 10 Decreti ministeriali attuativi, a cui occorrerà aggiungere, per completare l’operatività concreta delle pur consistenti e positive novità, i provvedimenti delle Regioni, dei Comuni, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e del Gestore dei Servizi energetici.
Il termine formale (ipotizzando ottimisticamente, staremo a vedere, che non venga sforato) varia a seconda dei decreti presi in considerazione, arriva al 31 dicembre 2012.
Non è allora azzardato affermare che la vera riforma della regolamentazione normativa, orientata allo sviluppo delle rinnovabili, debba ancora effettivamente iniziare.
Peccato che, nel frattempo, misure di sostegno certo, per altre energie, lo si è visto prima, sono già ora efficaci e, soprattutto, quantificate nella misura.
Annoto, poi, nello specifico che il Ministero dello Sviluppo avrà tempo fino al “31 dicembre 2012” per provvedere, al “riordino degli oneri economici e finanziari delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti” sulla base di 8 complementari criteri (11).
Il che è come dire che, ad oggi, le “misure di semplificazione” richiesteci dall’Europa sono solo sulla carta.
Per quanto riguarda, poi, la fondamentale definizione delle “modalità” specifiche “per l’attuazione dei sistemi di incentivazione” da applicarsi agli “impianti alimentati da fonti rinnovabili” il Legislatore delegato ha previsto, non  una, ma una serie di Decreti del Ministero dello sviluppo economico, tutti, stando ai propositi, da adottarsi entro “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (12).
Il che è come dire che la definizione complessiva dei nuovi meccanismi di incentivazione delle rinnovabili è, al momento, in uno stato di limbo, per tutti quelli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 (si veda l’articolo 24, comma 5), con buona pace, della progettualità e respiro ampio a favore del settore.
E nel frattempo?
Il Decreto legislativo, in questo caso da una risposta: “la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in vigore entro il 31 dicembre 21010 è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto …” (che bello: viva la certezza del diritto! Si vorrebbe precipitosamente esclamare), salvo, poi, doversi ricredere, dato che il comma termina richiamando l’applicazione dei “correttivi di cui ai commi successivi” (leggasi: i meccanismi vigenti sono per regola generale salvaguardati,  ad eccezione, però, del regime transitorio previsto; ne deriva che tanto più consistente saranno le eccezioni tanto meno sostanziale sarà la salvaguardia della regola).
E allora ci chiediamo: quanti sono questi correttivi, quante sono cioè le eccezioni alla regola della salvaguardia dei meccanismi di incentivo vigenti? La risposta è 11 (mettendo in conto, anche in questo caso, di aver sbagliato per difetto), ce ne è (quasi) per ogni settore delle rinnovabili (13).
Questo articolo è già durato troppo. Ringrazio della pazienza il lettore che è arrivato fin qui.
Mi limito ad accennare alla sorte, di cui si è trovata eco degli incentivi per il fotovoltaico.
Ora, come probabilmente noto, il settore trova la sua regolamentazione nel c.d. Conto Energia (destinato ad essere periodicamente aggiornato).
Nello specifico, il più recente, il Conto Energia 2011, era stato approvato  con un Decreto ad agosto 2010 e, ironia della sorte, era destinato a durare fino a tutto il 2013 (14).
In base ai correttivi dedicati al fotovoltaico cesserà, invece, di essere utilizzabile oltre il 31 maggio 2011.
A partire, infatti, dal 1° giugno 2011, gli impianti di produzione di energia fotovoltaica, benché, in ipotesi, siano stati già avviati dal punto di vista dell’iter di autorizzazione / installazione, non potranno più beneficiare del conto energia 2011 ma dovranno rifarsi ad un nuovo “Decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare … entro il 30 aprile 2011”.
E’ intuitivo rilevare che rimettere in discussione ora la rimuneratività di impianti, il cui iter di installazione sia stata già avviata, contrasti con il dichiarato intento, pur richiamato nell’introduzione del Decreto, di sviluppare la riforma del sistema degli incentivi con una  “gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati …”. Eppure è successo.
Ad ogni modo, voglio essere ottimista: l’incertezza, prima o poi, svanirà, almeno per quanto riguarda il fotovoltaico, con il nuovo Conto Energia che arriverà (15) (per tutto il resto occorrerà attendere gli altri  Decreti ministeriali attuativi). A quel punto, voglio confidare, ci sarà chi vorrà fare i veri conti.
L’altro, più sostanziale, motivo di ottimismo risiede nel fatto che i Cittadini vogliano comunicare quanto non tengano al nucleare e quanto, invece, preferiscano le rinnovabili con una massiccia partecipazione al Referendum di giugno. 

NOTE
(1) Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28.03.2011, entrando in vigore a partire dal 29 marzo. Il testo è consultabile da qui [  http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=2011-03-28&redaz=011G0067&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20110413 ]
(2)  La solo parziale (perché l’iter di localizzazione e costruzione non si applica, tra l’altro, al deposito nazionale delle scorie radioattive) sospensione del piano di “rilancio” del nucleare, presentata all’opinione pubblica come “moratoria”, è stata varata con l’art. 5 del D. Legge n. 34 del 31 marzo 2011 (in corso di conversione),  e consultabile qui [ http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=2011-03-28&redaz=011G0067&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20110413 ] 
(3) Chi avesse piacere a consultare la Direttiva comunitaria di cui il D.Lgs. n. 28 del 2011 costituisce recepimento, lo può fare cliccando qui [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:it:PDF]. Va detto che diversi elementi contenutistici positivi sono contenuti nel Decreto legislativo in questione, per lo più ereditati dalla Legislazione comunitaria. Mi pare, ad ogni buon conto, corretto dar conto che alcune misure del Decreto Legislativo sono farina, invece, del Legislatore italiano, a partire dal contenimento della collocazione a terra in aree agricole degli impianti solari fotovoltaici, individuato dal comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 (d’ora in avanti, per brevità, mi riferirò al Decreto sulle rinnovabile come “D.Lgs. cit.”).
(4) La definizione è così tratta dall’art. 2, comma 1, lett. g. del D.Lgs. cit.
(5) La  generosa indifferenziata elargizione è regolamentata dall’art. 22 del D.Lgs. cit. Precisamente, “a sostegno delle realizzazione di reti di teleriscaldamento, … pari a 0,05 c€/Sm3”, è cosi istituito “un fondo di garanzia”.
(6) Il terzo considerando della Direttiva 2010/31/UE “sulla prestazione energetica sull’edilizia” , il cui termine di recepimento scadrà il 9 luglio 2012, ci ricorda, tra l’altro, come “gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. … Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra”.
(7) la disciplina del bonus volumetrico associato all’edilizia efficiente dal punto di vista energetico si trova nell’art. 12 del D.Lgs. cit.
(8) le frasi virgolettate di questo paragrafo sono tratte dalla corposa disciplina dei “meccanismi di incentivazione” di cui all’art. 24 del D.lgs. cit.
(9) Per chi avesse curiosità, la relazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, da cui sono stati tratti i dati riportati, è consultabile al seguente link: [ http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/006-11pas.pdf ]. Nello specifico, la tabella 3 dedicata all’ “impatto in A3 derivante dal ritiro dell’energia elettrica CIP6” si trova a pag. 49 della predetta Relazione.
(10) Un’introduzione alla componente A2 della bolletta elettrica, per bocca dell’Autorità per l’energia elettrica e del gas, la si può leggere qui [ http://www.autorita.energia.it/it/A2.htm ].
(11) Il rinvio in questione si trova nell’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. cit..
(12) L’incarico dato al Ministero dello Sviluppo economico di attuare il nuovo sistema di incentivi è previsto dal corposo comma 5 dell’art. 24 del D.Lgs. cit.
(13) I criteri correttivi alla regola della salvaguardia del sistema di incentivi vigenti si trovano nell’art. 25 del D.Lgs. cit.  
(14) Il Decreto 6 agosto 2010, che ha approvato il c.d. Conto Energia 2011 sulla remunerazione dell’energia elettrica prodotta con il fotovoltaico, è consultabile qui [ http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dim_06_08_2010.pdf]
(15) Mi sono imbattuto sul sito del Ministero in una pagina [ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2018237 ] che menziona un “Decreto interministeriale 4 marzo 2011”: si deve essere trattato di un errore di impaginazione, dato che l’allegato lì contenuto è, invece, il Conto Energia 2011 adottato ad agosto 2010. Si confida che la pagina venga aggiornata, non vorrei che Cittadini ed imprese fiduciose cadano nell’equivoco di credere che il nuovo Conto Energia  sia stato approvato.

 

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